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Credito d’Imposta per Investimenti in Beni Strumentali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per compensare in F24 il nuovo credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali introdotto dall’ultima Legge di Bilancio.

Le misure prevista da questa agevolazione risultano particolarmente interessanti per le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, tra cui rientrano la maggior parte delle piccole imprese, sia familiari che non, gli studi medici e le farmacie.

E’ possibile beneficiare di questo credito soltanto per gli acquisti di nuovi beni materiali ordinari, ad eccezione dei veicoli aziendali, beni materiali 4.0 e beni immateriali.

Se per beni materiali si intendono i beni strumentali classici dell’impresa, per beni industria 4.0 si intendono macchinari ad alto contenuto tecnologico.

Si può trattare di un attrezzatura tecnologica interconnessa con i pc, oppure, se guardiamo alle farmacie, di un robot o di un distributore automatico cosiddetto “intelligente” cioè con etichette intelligente, e molto altro.

Inoltre rientrano nell’agevolazione anche i beni immateriali, come software, marchi, brevetti, ecc.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, nel 2020 si vengono a creare due distinti periodi agevolativi: infatti la nuova Legge di Bilancio introduce un’agevolazione diversa rispetto a quella precedente.

Gli acquisti di nuovi beni ammortizzabili dall’1-1-2020 al 15-11-2020 potranno beneficiare del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2020 mentre, dal 16-11-2020 al 31-12-2020 il contribuente potrà beneficiare anche delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Mentre per i beni entrati in funzione nel primo periodo suindicato, risulta chiaro che si potrà utilizzare solo un’agevolazione , per il secondo periodo è possibile optare facoltativamente per l’utilizzo di uno dei due crediti spettanti.

Vediamo le differenze tra i due crediti d’imposta:

Legge di Bilancio 2020
(1/1 – 31/12/2020)
Legge Bilancio 2021
(16/11 – 31/12/2021
Beni materiali ordinari6% fino a 2 milioni
Codice: 6932
Beni materiali ordinari10% fino a 2 milioni
Codice: 6935
Beni immateriali ordinari10% fino a 1 milione
Codice: 6935
Beni materiali industria 4.040% fino a 2,5 milioni
20% oltre fino a 10 milioni
Codice: 6933
Beni materiali 4.050% fino a 2,5 milioni
30% oltre fino a 10 milioni
10% oltre fino a 20 milioni
Codice: 6936
Beni immateriali 4.015% fino a 700.000
Codice: 6934
Beni immateriali 4.020% fino a 1 milione
Codice: 6937

Come si nota le differenze tra le due agevolazioni ci sono.

In quella della Legge di Bilancio 2020, il credito potrà essere utilizzato solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione  del bene mentre in quella della Legge di Bilancio 2021 è possibile utilizzarlo già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.

Oltre a questo, il numero di anni di utilizzo risulta essere diverso, come da tabella riepilogativa.

NORMA AGEVOLATIVAMODALITA’ DI UTILIZZO
Legge di Bilancio 2020Beni materiali5 quote annuali
Beni immateriali 4.03 quote annuali
Legge di Bilancio 2021Beni materiali e immateriali3 quote annuali
Beni ordinari non 4.0
(ricavi/compensi sotto 5 milioni)
1 quota annuale

Le variabili da considerare

In generale, per gli investimenti del periodo in cui le due disposizioni coesistono, la scelta dei contribuenti dovrebbe normalmente andare verso i crediti della Legge di Bilancio 2021, grazie a percentuali più alte e minor numero di rate di utilizzo.

Nel caso di investimenti importanti, con superamento dei diversi plafond di utilizzo previsti dalle due disposizioni, occorrerà fare anche altre considerazioni aggiuntive.

Inoltre l’utilizzo immediato del credito d’imposta, previsto solo dalla Legge di Bilancio 2021, potrebbe avere un suo particolare appeal nella scelta fra le due disposizioni agevolative.

Altro aspetto da considerare è quello sugli obblighi documentali che il contribuente deve porre in essere in merito alla dicitura da inserire in fattura. 

Anche in questo caso, per semplificare l’adempimento in oggetto si può ricorrere al prospetto seguente:

Regime agevolativoDicitura in fattura
Credito d’imposta legge
n. 160/2019
Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019
Credito d’imposta legge
n. 178/2020
Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020

Nel caso di mancata presenza nella dicitura in fattura, per ottemperare a tale adempimento si potrà ricorrere anche alla c.d. integrazione della fattura del fornitore.

Se si vuole guardare alla convenienza sarà necessario considerare anche l’ammontare delle deduzioni delle quote annuali di ammortamento, che potrà far ottenere all’imprenditore un risparmio più alto dell’investimento effettuato.

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