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Nuova Indennità Covid del Decreto Sostegno per lavoratori stagionali, dello spettacolo e intermittenti

L’Inps ha fornito le prime informazioni in ordine alle Indennità Covid per lo Spettacolo e gli Stagionali.

Tra i vari provvedimenti economici stanziati dal Decreto Sostegno ci sono anche i fondi previsti per i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo.

Il Decreto Sostegno ha previsto l’erogazione di una indennità covid una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

In particolare, come citato precedentemente, tale prestazione sarà erogata per le categorie di lavoratori stagionali, intermittenti del turismo e dello spettacolo. Nello specifico le categorie su cui interviene l’articolo 10 del Decreto Sostegno sono:

– lavoratori stagionali del turismo e di altri settori;
– lavoratori a tempo determinato del turismo;
– intermittenti;
– autonomi occasionali;
– venditori a domicilio;
– lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori che hanno già fruito delle indennità non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

Per le categorie che ne hanno diritto, ma non sono stati già beneficiari delle indennità precedenti, può essere fatta domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’Inps per i cittadini e per gli Enti di Patronato.

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