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Novità invio dati Tessera Sanitaria

Le novità sull’invio dati della Tessera Sanitaria. Le spese sanitarie e veterinarie dovranno essere sottoposte ad un invio al Sistema Tessera Sanitaria non più annuale, ma mensile. È questa una delle novità contenute nel Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato il 19 ottobre 2020.

Difatti la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata:

a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; 

b) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

In pratica, tutte le spese sanitarie per cui sono stati emessi documenti nel mese di Gennaio 2021 dovranno essere trasmesse al Sistema TS entro la fine di Febbraio 2021.

Nuove categorie coinvolte

Oltre a coloro che erano già obbligati negli anni precedenti se ne sono aggiunti moltissimi altri. Di seguito riportiamo l’elenco completo:

  • medici iscritti all’albo;
  • dentisti;
  • psicologi;
  • tecnici radiologi;
  • odontoiatri;
  • farmacie;
  • ottici;
  • infermieri;
  • le strutture della sanità militare;
  • la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (anmig);
  • gli iscritti all’albo dei biologi;
  • gli iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del ministero della salute del 13 marzo 2018;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • tecnico ortopedico;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • assistente sanitario.

Ma questa non risulta essere l’unica novità per questo tipo di comunicazione.

Visto che le spese sanitarie detraibili sono soltanto quelle sostenute con modalità tracciata di pagamento, il Decreto MEF ha imposto che la trasmissione dei dati deve contenere anche indicazione sulla modalità di pagamento. Tale obbligo decorre in maniera retroattiva per tutte le spese sanitarie contenute in documenti emessi dal 1° gennaio 2020.

Nuove informazioni da comunicare

Per le  spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 la comunicazione al Sistema TS deve contenere tre nuove informazioni:

  1. tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento (ad esempio, scontrino)
  2. aliquota ovvero natura IVA della singola operazione (ad esempio, prestazione esente)
  3. indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Quindi non soltanto si complica la comunicazione dei dati dal 1° gennaio 2021, ma anche quella relativa all’anno 2020, dove sarà necessario indicare se il pagamento sia stato tracciato o meno.

Occorre ricordare che, teoricamente, dal 1° gennaio 2021 scatterebbe l’obbligo di fattura elettronica, ma si proseguirà in modalità analogica (su carta), poiché le problematiche di privacy connesse al divieto di emissione di fatture in formato elettronico in presenza di dati sanitari non sono ancora state risolte. Con la manovra 2021 è stato ribadito il divieto di fatturazione elettronica posto a carico di tutti coloro obbligati alla trasmissione dei dati TS.

Le novità

Vi invito a fare una riflessione su quello che potrebbe accadere nel 2021 per un consumatore che si troverà a sostenere una spesa medica in farmacia. In questo caso il consumatore si troverà di fronte alla necessità di scegliere soltanto una delle opzioni previste:

  • l’inserimento del codice lotteria, per partecipare all’estrazione premi;
  • richiedere l’inserimento del codice fiscale ai fini della detrazione Irpef (che, ricordiamo, è peraltro subordinata anche al fatto che l’operazione venga pagata in modalità tracciabile).

Se la spesa medica è sostenuta presso un dentista, non ci sarà la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini in quanto il dentista è tenuto ad emettere fattura. Quindi il consumatore potrà detrarsi la spesa con pagamento in modalità tracciabile (come nel 2020).

Le novità in questione risultano senza dubbio un onere particolarmente gravoso per tutto il comparto sanitario ed inoltre non è in alcun modo evidente il beneficio che possa avere l’Amministrazione Finanziaria ad avere a disposizione questi dati con cadenza mensile.

Altrettanto opinabili appaiono i benefici in termini di gestione della spesa pubblica (da individuarsi nelle minori entrate per le imposte risparmiate dai contribuenti grazie alla detrazione delle spese sanitarie).

Inoltre già nel corso del 2020 i professionisti sanitari si erano trovati a gestire gli incassi elettronici, resi di fatto obbligatori, e dobbiamo constatare come queste novità normative siano decisamente lontane dalle realtà quotidiane che i professionisti sanitari vivono ogni giorno.

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